Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Modello di richiesta accesso civico

Il D.Lgs n. 97/2016 ha modificato la disciplina dell’accesso civico.
In particolare si elencano di seguito le nuove modalità di accesso:

Soggetti legittimati: il diritto spetta a qualsiasi cittadino, senza nessuno specifico requisito
soggettivo e non è necessaria nessuna motivazione (Art. 5 c. 3 D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.).
Oggetto: l’accesso civico ha per oggetto i dati, le informazioni ed i documenti detenuti dalle PP.AA.,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi deldecreto n.33/2013 e ss.mm.ii.
Esclusioni e limiti: l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso civico può inoltre essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Modalità di presentazione dell’istanza
l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., deve essere firmata (digitalmente o in modo autografo) e deve identificare i dati, le informazioni e/o i documenti richiesti. Qualora la richiesta non venga firmata digitalmente, ma comunque trasmessa per via telematica, il richiedente dovrà allegare copia del documento di identità. La mancanza di firma o della copia del documento, in caso di firma autografa, comporta la nullità della richiesta.
A chi presentare l’istanza:
al Responsabile del Servizio che detiene i dati, i documenti, le informazioni o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013e ss.mm.ii.

Procedimento di accesso civico:
il procedimento di accesso civico si articola attraverso le seguenti fasi:

1) Attivazione: il procedimento si attiva il giorno successivo a quello in cui l’amministrazione riceve la richiesta di accesso. La stessa amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli eventuali controinteressati della richiesta ricevuta, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2) Sospensione dei termini: i termini del procedimento sono sospesi dalla comunicazione ai controinteressati e fino all’eventuale motivata opposizione degli stessi alla richiesta di accesso, che dovrà pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dall’amministrazione.

3) Conclusione: il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’amministrazione trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati dandone comunicazione agli stessi.

Tutela:
nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare “richiesta di riesame” al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che decide con provvedimento motivato entro venti giorni. Se l’accesso civico è stato negato a tutela degli interessi privati di “protezione dei dati personali, il responsabile anticorruzione e trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione e trasparenza è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Contro la decisione di diniego dell'Amministrazione o, in caso di riesame, anche contro quello del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Il richiedente può presentare ricorso al difensore civico della Città Metropolitana di Napoli. Il ricorso al difensore civico deve essere notificato anche all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego comunica la decisione al richiedente e all’amministrazione. Se l’amministrazione non conferma il diniego entro trenta giorni, l’accesso è consentito.
Qualora l’accesso sia stato negato per assicurare la “protezione dei dati personali”, anche il difensore civico provvedera solo dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncerà entro dieci giorni dalla richiesta.

  CONTENUTO AGGIORNATO AL 25-05-2023